domenica 21 dicembre 2008

Auguri



Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Sna Provinciale Ragusa

martedì 25 novembre 2008

Contributi Sindacali 2009








Cari Colleghi,

rendiamo noto che per l'anno 2009 i contributi sindacali sono variati secondo il seguente schema:
  • CONTRIBUTO NAZIONALE
1. Il contributo sindacale nazionale per ogni agente iscritto alla Sezione A del RUI – operativo -
è fissato in € 330,00.
2. Il contributo sindacale nazionale aumenta di € 44,00 per ogni dipendente di agenzia, oltre i
primi due.
3. Il contributo sindacale è fissato in € 127,00 per i seguenti casi:
a) iscritto alla Sezione A del RUI - non operativo -;
b) iscritto alla Sez. E del RUI, ma proveniente per cancellazione e trasferimento dalla Sez. A
- non operativo - del RUI;
c) non iscritto al RUI, ma già iscritto all’Albo Nazionale Agenti alla data del 31.12.2006;
ISCRIZIONE SOCIETA’-AGENTI
Per le Società (s.a.s./s.r.l./s.n.c./S.p.A - si veda la posizione alla C.C.I.A.A.), il contributo sindacale nazionale è fissato in € 550,00.
La quota aumenta di € 66,00 per ogni Agente oltre il primo e di € 44,00 per ogni dipendente di
agenzia oltre i primi due.
Qualora la Società fosse costituita da un singolo Agente, la quota prevista è quella indicata ai
punti 1) e 2) del prospetto.
  • CONTRIBUTO PROVINCIALE
Il contributo sindacale Provinciale è da versare in aggiunta a quello Nazionale:

- € 50,00 per agente
- € 50,00 per i seguenti casi:
a) agente iscritto alla Sezione A del RUI (non operativo);
b) agente già iscritto all’Albo Nazionale Agenti, fino al 31.12.2006;
c) agente già iscritto alla Sezione A (non operativo) del RUI,
trasferito alla Sezione E.
- € 50,00 per iscrizione Società
- € 50,00 per ogni Agente della Società oltre il primo

Cordiali Saluti - Sna - Provinciale Ragusa

mercoledì 22 ottobre 2008

Comunicazioni all’ISVAP relative ai collaboratori della Sezione E) del Rui








FAX – E MAIL
Prot. n. 148 Milano, 17 ottobre 2008


OGGETTO:
Comunicazioni all’ISVAP relative ai collaboratori della Sezione E) del Rui


Egr. Sigg. :

- Presidenti Provinciali
- Componenti Comitato GAA
- Coordinatori Regionali
- Componenti E. N.

Loro Sedi


Secondo quanto stabilisce l’art. 36, n. 4, del regolamento Isvap n. 5/2006,
gli agenti operativi sono tenuti a comunicare entro dieci giorni lavorativi dal
verificarsi dell’evento (o dal momento in cui ne hanno notizia) le variazioni degli
elementi informativi resi in sede di iscrizione al registro.

Pertanto, entro dieci giorni, gli agenti debbono comunicare all’ISVAP il
conferimento o la revoca degli incarichi di collaborazione nei confronti di soggetti
già iscritti nella sezione e) , utilizzando a tal fine il modello 5b allegato al
regolamento.

Mentre, in caso di nuova iscrizione alla sezione e), questa andrà richiesta in
base agli art.li da 21 a 24 del Regolamento, utilizzando i modelli da 1G a 1L
allegati al regolamento. In questo secondo caso (iscrizione ex novo del
collaboratore alla sez. e) l’Isvap procede ad apposta istruttoria che si conclude
entro 90 giorni, secondo quanto stabilito dall’art. 25 n. 2, del regolamento.

Pertanto, a giudizio dello scrivente Sindacato, l’unica corretta e logica
interpretazione delle norme di legge e di quelle regolamentari è la seguente:

- l’agente ha l’obbligo di comunicare all’ISVAP la costituzione o lo
scioglimento di rapporti di collaborazione con soggetti già iscritti nella
sezione e) entro dieci giorni dal verificarsi (o dalla conoscenza)
dell’evento, mediante l’allegato 5B al regolamento;
- qualora invece si debbano instaurare rapporti di collaborazione con
soggetti non ancora iscritti nella sezione e) del RUI, l’agente dovrà
richiedere l’iscrizione mediante i modelli da 1G a 1L del regolamento
ed attendere in tal caso il tempo dell’istruttoria ISVAP e l’avvenuta
iscrizione, prima di poter far operare il collaboratore;

- infine qualora a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione
il subagente richieda la propria cancellazione dalla sezione e), in
quanto non intende proseguire l’attività con altri agenti, allora in tal
caso, oltre alla comunicazione di cui all’allegato 5B, l’agente
trasmetterà all’ISVAP anche la domanda di cancellazione del
collaboratore dal registro, avvalendosi dei modelli 2D o 2E allegati al
regolamento.
Si è appreso che L’Istituto di Vigilanza richiede invece, in tutti i casi di
nomina o recesso di collaboratori iscritti in Sezione e), che l’agente oltre
alla comunicazione di cui all’allegato 5B, trasmetta anche domanda di
iscrizione (allegati da 1G a 1L) o domanda di cancellazione (allegati 2D e 2E)
e ciò anche per collaboratori che siano già iscritti alla sezione e) del Rui, o che
intendano proseguire l’attività di collaborazione con altri agenti.

Inoltre, l’Autorità di Vigilanza sembrerebbe pretendere il rispetto del
termine di iscrizione ( 90 giorni ), anche quando si tratti di nominare
collaboratori già iscritti alla Sezione e), con la paradossale conseguenza che
non sarebbe possibile sostituire sub agenti senza soluzione di continuità, prima
che l’ISVAP registri la nuova collaborazione, magari dovendo attendere
novanta giorni affinché questo accada, Per non parlare poi di quello che
avverrebbe nei cambi di gestione agenziale, ove l’intera struttura collaborativa
potrebbe rimanere paralizzata per tre mesi!

Il Sindacato ha già fatto presente all’Istituto di Vigilanza le gravi ed
insormontabili difficoltà operative che i predetti criteri interpretativi
comporterebbero nella pratica e ritiene fermamente che l’unica corretta
interpretazione sia quella esposta nella prima parte della presente
comunicazione.

Tuttavia è doveroso rappresentare a tutti i Colleghi, che attualmente
l’Istituto di Vigilanza sembra pretendere il rispetto dei termini e delle
procedure di nuova iscrizione e/o cancellazione, anche quando vengano
nominati o receduti collaboratori già iscritti nella sezione e), oppure che
operino o intendano continuare ad operare per altri agenti.

Lasciamo perciò ad ogni Collega la valutazione circa le procedure da
adottare, tenendo presente che l’Istituto di Vigilanza potrebbe avviare
procedimenti sanzionatori nel caso in cui non venga seguita l’interpretazione
dall’Istituto stesso indicata (comunicazione oltrechè attraverso il modello 5B
anche mediante i modelli 1G/1L o 2D/2E, e conseguente attesa dell’avvenuta
formale registrazione nel Rui, prima di poter concretamente operare).

Il Sindacato naturalmente adotterà ogni iniziativa affinché l’Istituto di
Vigilanza receda dall’interpretazione sopra illustrata ed affiancherà tutti quei
Colleghi che, trovandosi nelle situazioni in precedenza rappresentate, possano
subire procedimenti sanzionatori o disciplinari da parte dell’ISVAP.

I più distinti saluti.

Il Presidente Nazionale
Tristano Ghironi

giovedì 9 ottobre 2008

Regolamento ISVAP n. 23/2008 – Modelli 7 B (2)










Milano, 2 ottobre 2008

- Ai Sigg.
- Presidenti Provinciali
- Coordinatori Regionali
- Componenti del Comitato dei Gruppi Aziendali
- Componenti l’Esecutivo Nazionale

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento ISVAP n. 23/2008 – Modelli 7 B.

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare del 29 settembre u.s. per allegare i nuovi modelli 7B opportunamente modificati dopo nulla osta ricevuto dall’Istituto di Vigilanza.

I nuovi modelli a differenza di quelli in Vostro possesso, non riporteranno la provvigione riconosciuta all’agente in valore assoluto, ma unicamente quella in percentuale.
La precisazione ottenuta dall’ISVAP va nel senso di semplificare l’operatività dell’agente nei confronti del cliente consumatore.

Alleghiamo, altresì, la nuova Tabella di scomposizione del premio RCAuto, che sostituisce la precedente.

RingraziandoVi per l’attenzione e certi della collaborazione, Vi inviamo i migliori saluti.


Il Presidente Nazionale SNA Il Presidente Nazionale UNAPASS
Tristano Ghironi Massimo Congiu

martedì 30 settembre 2008

Regolamento Isvap n. 23/2008 - modelli 7B











FAX - E MAIL

Milano, 29 settembre 2008

OGGETTO:
Regolamento Isvap n. 23/2008
– modelli 7B

Ai Sigg. :
- Presidenti Provinciali
- Componenti Comitato GAA
- Coordinatori Regionali
- Componenti Esecutivo Nazionale

Loro Sedi


In attuazione di quanto previsto dal Regolamento in oggetto, Vi trasmettiamo le informazioni
relative ai nuovi adempimenti, opportunamente valutate dai nostri consulenti legali, che ogni
Agente di assicurazione dovrà assolvere a partire dal 1° ottobre 2008:

a) informativa da affiggere in tutti i locali oggetto della vendita di polizze (allegato A). A tal
proposito l’affissione può avvenire anche attraverso l’adozione di strumenti elettronici di
visualizzazione. Analoga informativa va esposta anche sul sito internet eventualmente
allestito dall’Agente;

b) informazione da fornire attraverso il modello 7B. A tal proposito alleghiamo i nuovi modelli
7B, appositamente modificati anche in ragione dello svolgimento dell’attività di agente in
mono o plurimandato.

Ricordiamo che la trasparenza attiene soltanto alla provvigione sul ramo rcauto percepita
dall’intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa, ovverossia dall’Agente.

SNA e UNAPASS interverranno nei confronti dell’Isvap affinché provveda ad un’interpretazione
autentica delle norme regolamentari che consenta di esonerare gli Agenti dal produrre dichiarazioni
già previste dagli adempimenti a carico delle imprese.

Altresì le medesime Organizzazioni Sindacali continueranno a rappresentare al Legislatore le
fondate ragioni degli Intermediari in merito all’iniquità della norma sulla trasparenza e alla sua reale efficacia per l’interesse del Consumatore.

RingraziandoVi per l’attenzione e certi della collaborazione, Vi inviamo i migliori saluti.

Il Presidente SNA Il Presidente Unapass
Tristano Ghironi Massimo Congiu

domenica 28 settembre 2008

Aggiornamento professionale art. 38 Regolamento Isvap n.5/2006



FAX - E MAIL
Prot. n. 140 Milano, 26 settembre 2008

Oggetto:
Aggiornamento professionale
art. 38 Regolamento Isvap n.5/2006

Ai Sigg. :
- Presidenti Provinciali
- Coordinatori Regionali
e p.c.
- Componenti E.N.

Loro Sedi

Care Colleghe, cari Colleghi,

l’articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 recita che gli intermediari persone
fisiche iscritti nel registro e gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei
locali in cui opera l’agente, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni
professionali.
A tal fine, debbono partecipare annualmente a corsi di formazione in aula e/o a
distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula.
In ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di
nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.

I suddetti corsi dovranno essere tenuti da docenti specializzati con esperienza
qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle
conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il
conseguimento dell’aggiornamento professionale.

Successivamente all’emanazione del Regolamento n. 5/2006, nel sesto gruppo di
risposte alle domande frequenti, l’ISVAP, per tener conto delle ns. esigenze
organizzative correlate alla programmazione dell’attività di aggiornamento
professionale, ha ritenuto di poter consentire che l’adempimento annuale dell’obbligo
formativo (ripetiamo, 30 ore, di cui almeno 15 in aula) possa essere effettuato facendo
riferimento all’anno solare.
Pertanto, la prima cadenza dell’obbligo di aggiornamento professionale conseguente
all’entrata in vigore del suddetto Regolamento, si deve intendere riferita all’anno 2008.
Ne consegue che, entro il 31 dicembre di quest’anno, tutti gli intermediari iscritti al
RUI (inclusi quelli iscritti alla lettera A – inoperativi) nonché, tutti gli addetti operanti
all'interno dei locali, dovranno aver completato l’attività formativa richiesta.

Precisiamo che l’Isvap ad una specifica richiesta dello SNA ha chiarito che la
formazione professionale erogata negli ultimi tre mesi del 2007 (dal 1° ottobre al 31
dicembre) va considerata valida ai fini dell’aggiornamento 2008.

Ricordiamo, infine, a tutti i colleghi che lo SNA ha avviato il “progetto Diogene” sulla
formazione professionale.
Da sei mesi, pertanto, ogni ns. collega può accedere ai tantissimi calendari formativi
2008 proposti da ben 22 agenzie di formazione, diffuse in tutta l’Italia, che hanno siglato
la convenzione-quadro con lo SNA.
In questo modo, ogni collega, a costi ridotti e non lontano dalla propria agenzia, potrà
ottemperare agli obblighi di legge.

Vista l'importanza dell'argomento trattato, Vi chiediamo di voler provvedere a
divulgare il contenuto della presente per quanto di Vostra competenza.

RingraziandoVi per la collaborazione prestata, Vi saluto cordialmente.

Il Componente E.N. Resp. Formazione Professionale
(Sergio Risolo)

martedì 2 settembre 2008

Terza edizione del manuale SNA Subagenti


Cari Colleghi,
il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha pubblicato l’aggiornamento del manuale: “Disciplina contrattuale e fiscale dei Subagenti di assicurazione”.

L’edizione aggiornata dell’importante lavoro, giunto alla sua terza edizione, è frutto dell’attività della competente commissione SNA, che ha curato l’implementazione in relazione agli ultimi provvedimenti regolamentari adottati dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private.

Nel manuale trovano risposta tutte le norme in materia di rapporto di subagenzia, tra le quali:
- iscrizione, cancellazione e reiscrizione al R.U.I.;
- requisiti di onorabilità e professionalità;
- formazione professionale;
- comunicazioni obbligatorie;
- disciplina previdenziale ed esclusione contributiva Enasarco;
- disciplina fiscale e regimi agevolati;
- indennità di fine rapporto subagenti;
- disciplina sulla privacy;
- separazione patrimoniale.

Inoltre, il manuale propone il testo di una appendice per l’aggiornamento alle nuove norme dei vecchi mandati in essere, nonché un modello di lettera di nomina tipo, particolarmente utile per tutti i nuovi incarichi.

La chiara esposizione sintetica conferisce al manuale la capacità di orientare il lettore nell’adempimento di un complesso di attività propedeutiche alla ottimale gestione delle numerose norme sul tema delle collaborazioni subagenziali.

Il manuale è disponibile per gli iscritti SNA, facendone richiesta ai rispettivi Presidenti Provinciali.

Cordiali saluti.

Paolo Bullegas

venerdì 8 agosto 2008

Proroga sicurezza sul lavoro




Milano, 8 agosto 2008
Prot. n. 123

Oggetto:
Proroga sicurezza lavoro.
Ai Sigg.
- Presidenti Provinciali
- Coordinatori Regionali
- Componenti del Comitato GAA
- Componenti l’Esecutivo Nazionale

LORO SEDI
PROROGA SICUREZZA LAVORO

Dando seguito alla nostra precedente comunicazione in materia (Circ. prot. n. 107 del 24
giugno 2008), Vi informiamo che il Decreto Legge n. 97/2008 (cd. decreto milleproroghe),
approvato il 30 luglio u. s. in via definitiva dal Senato, ha disposto lo slittamento del termine,
precedentemente indicato al 29 luglio 2008 nel Decreto Legislativo n. 81/2008, al 1° gennaio
2009 per l’elaborazione o la rielaborazione da parte dei datori di lavoro del documento di
valutazione e prevenzione dei rischi.

Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro), la valutazione dei rischi, quale attività non delegabile da parte del datore di lavoro,
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Per valutazione dei rischi si intende la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Sulla base e a conclusione di tale valutazione, il datore di lavoro deve redigere un documento
finale che deve recare data certa e contenere:
• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
• l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
prevenzione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
• l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
• l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.

Sempre al 1° gennaio 2009 è differito anche l’obbligo, a carico dei datori di lavoro, di
comunicare all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro),
a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni
relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Infine a decorrere dal 1° gennaio 2009 scatterà anche il divieto di sottoporre i dipendenti a
visite mediche preassuntive.

Considerata l'importanza dell'argomento trattato, Vi invitiamo a divulgare il contenuto della
presente per quanto di Vostra competenza.

Con l’occasione, inviamo i nostri più cordiali saluti estendendoVi, nel contempo, gli auguri di
Buon Ferragosto.


Il Direttore
Antonello Galdi

lunedì 28 luglio 2008

Risposta Isvap: Contributo di Vigilanza



Contributo di vigilanza anno 2008 a carico degli intermediari e dei periti



Si fa presente che Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso gli avvisi di pagamento concernenti il
contributo di vigilanza dovuto entro il 31 luglio dagli iscritti nelle Sezioni A, B, C, e D del RUI
e dai periti iscritti nel relativo Ruolo. Chi ricevesse l’avviso oltre il predetto termine, è tenuto a
corrispondere l’importo indicato nel bollettino MAV con ogni possibile urgenza.

Chi non dovesse ricevere la comunicazione per il versamento dell’importo dovuto, sarà
destinatario di una successiva comunicazione a mezzo raccomandata, con allegato il relativo
bollettino MAV.
Il mancato pagamento del contributo richiesto con la successiva comunicazione comporterà
ogni conseguente deliberazione da parte di questa Autorità avverso i soggetti non in regola.

Pagamento contributo di vigilanza: comunicato congiunto Sna-Unapass









Milano, 24 luglio 2008

Spettabile
Isvap
Via del Quirinale, 21
00187 – Roma

Oggetto: pagamento contributo di vigilanza.


Segnaliamo che, ad oggi, numerosissimi agenti non hanno ancora ricevuto da parte della Equitalia Gerit Spa gli avvisi di pagamento concernenti il contributo di vigilanza dovuto entro il 31 luglio p.v.. Non risulta, oltremodo, agevole telefonare il numero verde del call center della società di riscossione dei tributi che risulta sempre occupato, né si presenta esaustiva la modalità di registrazione al sito internet www.equitaliagerit.it per poter acquisire i dati necessari ad effettuare il versamento.

Al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice delle Assicurazioni e dal
Regolamento di attuazione n. 5/2006, chiediamo all’Istituto di diramare una comunicazione
ufficiale, sulla falsariga di quella pubblicata lo scorso anno in riferimento al medesimo problema occorso, che dichiari che coloro che riceveranno l’avviso di pagamento oltre il termine previsto potranno comunque ottemperare all’obbligo di pagamento compilando il bollettino MAV con la massima urgenza.
Con la precisazione che l’avvio dei provvedimenti previsti per la mancata corresponsione del
contributo sarà comunque preceduto da un apposito sollecito ad adempiere entro un determinato termine e che i termini per ogni conseguente deliberazione da parte dell’Autorità di vigilanza avverso i soggetti non in regola decorreranno soltanto a seguito della lettera di sollecito.

Grati per l’attenzione e nell’attesa di un pronto intervento in merito a quanto esposto, cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.

Il Presidente SNA Il Presidente UNAPASS
Tristano Ghironi Massimo Congiu

mercoledì 16 luglio 2008

I risultati degli accertamenti ispettivi dell’ISVAP eseguiti nel 2007sugli Intermediari



Intermediari
I risultati degli accertamenti ispettivi dell’ISVAP eseguiti nel 2007sugli Intermediari
04/07/2008

Gli accertamenti hanno avuto, principalmente, ad oggetto il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari relative al corretto operare degli intermediari.

Le tematiche di maggior interesse per l’Autorità hanno riguardato:
- modalità d’incasso dei premi;
- obbligo di separazione patrimoniale;
- valutazioni di adeguatezza dei contratti offerti;
- iscrizione al Registro (R.U.I.) di tutti i collaboratori che operano al di fuori dei locali dell’intermediario.

Gli accertamenti hanno evidenziato, nel complesso, il sostanziale rispetto della normativa, ad eccezione di alcuni aspetti, riconducibili essenzialmente alle modalità d’incasso dei premi ed alla separazione patrimoniale che, di seguito, si segnalano:
- presenza, nel conto separato, anche di operazioni non riconducibili ai premi versati o al pagamento di somme destinate ai risarcimenti. E ciò ancorché queste fossero relative all’attività di gestione dell’agenzia e per un importo complessivamente inferiore all’ammontare delle provvigioni già maturate dall’intermediario;
- accettazione, in casi sporadici, di assegni rilasciati dai contraenti mancanti della clausola di non trasferibilità, ovvero il versamento di premi nel conto separato, oltre i cinque giorni successivi a quello in cui erano stati ricevuti;
- versamento, nel conto separato, dei premi incassati in contanti dall’intermediario o dai suoi collaboratori, al netto delle provvigioni loro spettanti.

Un’altra tematica, anch’essa riferibile al rispetto delle disposizioni legali e regolamentari relative al corretto operare degli intermediari, ha riguardato l’assolvimento dell’obbligo, in vigore a partire dal 28 febbraio 2008, per tutti coloro che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa, d’iscriversi ad una delle sezioni del RUI.

Le dodici verifiche ispettive sull’argomento, effettuate presso soggetti non iscritti al RUI, hanno riguardato le effettive modalità d’esercizio di attività che potevano essere qualificate in concreto come intermediazione assicurativa.

In alcuni casi si trattava di una prestazione di servizi limitata alla ricerca telematica ed alla comparazione di preventivi r.c.auto, che aveva quindi ad oggetto non tanto un’attività di collaborazione ed assistenza al cliente per la determinazione del contenuto di un contratto di assicurazione, bensì una mera ricerca di mercato operata via internet; ricerca per la quale sono richiesti elementari capacità di utilizzo dello strumento informatico, finalizzato all’acquisizione di preventivi non negoziabili.
Tra gli altri profili di criticità rilevati nei casi di accertamenti che hanno riguardato la correttezza dell’assunzione dei contratti e delle informazioni fornite nella pubblicità dei prodotti assicurativi, si segnalano:

- permanenza d’irregolarità nell’attività assuntiva dei contratti r.c. auto riconducibili, essenzialmente, alla carente documentazione utile per l’assegnazione delle classi di bonus/malus;

- pubblicità per un prodotto unit linked, offerto da una compagnia abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, secondo modalità non rispondenti ai principi di correttezza e trasparenza dell’informazione, per la quale l’Autorità aveva già vietato diffusione dell’annuncio pubblicitario in questione.

Infine, uno dei tre accertamenti eseguiti presso intermediari iscritti alla sezione B del RUI, al fine di verificare il ruolo da questi svolto nella contraffazione di polizze fideiussorie, ha portato alla denuncia presso la competente Procura della Repubblica.

Fonte: tratto dalla Relazione ISVAP per il 2007.

martedì 15 luglio 2008

Isvap, respinto il ricorso dell'Ania



Isvap, respinto il ricorso dell'Ania
Banche & Assicurazioni
Di Anna Messia

il consiglio di stato chiude lo scontro sul regolamento 5 che ha recepito il codice unico

I giudici amministrativi rigettano le richieste dell'associazione delle compagnie e degli agenti (Sna) che avevano aspramente criticato le regole introdotte nel 2006 dall'istituto di controllo

Codice delle assicurazioni definitivamente blindato. Il Consiglio di stato ha respinto al mittente l'ultimo tentativo delle compagnie di assicurazione, dell'Ania e del Sindacato nazionale agenti (Sna) di bloccare il regolamento dell'Isvap, emanato dall'istituto a ottobre 2006, che ha dato appunto attuazione al Codice unico delle assicurazioni. Un regolamento che al momento della pubblicazione aveva sollevato le proteste di molti degli operatori del mercato assicurativo. Gli agenti, per esempio, si erano mostrati contrari al divieto imposto dall'Isvap di utilizzo denaro contante per il pagamento delle polizze vita. Le compagnie avevano invece messo nel mirino, tra gli altri, l'articolo 54 del regolamento, che non prevede conti correnti bancari distinti per gli agenti che hanno rapporti con più imprese di assicurazione. Anche l'Aiba, l'associazione italiana dei broker, in un primo momento si era unita al coro delle lamentele e aveva deciso di presentare al Tribunale amministrativo del Lazio formale ricorso contro il regolamento (il numero 5), unendo le forze con lo Sna e l'Ania e presentando un ricorso congiunto.
Il Tar però, il 28 marzo dello scorso anno, aveva dato ragione all'Isvap di Giancarlo Giannini, riconoscendo completa legittimità al regolamento in questione. Ma l'Ania, 84 compagnie di assicurazione e il Sindacato nazionale agenti (Sna) non si sono dati per vinti e, nel marzo scorso, hanno deciso di fare un ulteriore tentativo presentando un nuovo ricorso ai giudici amministrativi di secondo grado. L'Aiba, l'associazione che rappresenta i broker, ha deciso invece di sfilarsi da questo secondo esposto preferendo la strada del dialogo con l'Authority, e ottenendo un ammorbidimento della regole che riguardano l'operatività dei broker. Per quanto riguarda invece le richieste delle altre associazioni e delle compagnie, ieri si è avuta appunto notizia della decisione del Consiglio di stato di respingere il ricorso con una pronuncia favorevole all'Isvap. Anche secondo i giudici amministrativi di secondo grado l'istituto non sarebbe quindi scivolato in alcun eccesso di potere.

Respinta al mettente anche l'accusa, avanzata dai ricorrenti, secondo la quale l'Isvap avrebbe introdotto le nuove norme senza considerare i pesanti oneri cui sarebbero stati sottoposti gli intermediari assicurativi anche in conseguenza dell'avvio dell'albo unico degli intermediari (Rui), ovvero in assenza di «analisi d'impatto di regolazione». Una segnalazione quest'ultima arrivata in particolare dai legali dell'Ania che, se accolta dal Consiglio di stato, avrebbe comportato la bocciatura dell'intero regolamento e non soltanto di singoli articoli. E soprattutto avrebbe rischiato di sconvolgere l'intero mercato assicurativo, visto che in quest'anno e mezzo le compagnie hanno lavorato intensamente per allinearsi alle numerose nuove regole introdotte dal regolamento della discordia. A quasi due anni dalla pubblicazione del documento, però, la questione sembra ora destinata a essere definitivamente archiviata.

sabato 12 luglio 2008

Novità in materia di lavoro

Prot. n. 118

Milano, 10 luglio 2008

Oggetto:
Novità in materia di lavoro e previdenza.


- Ai Sigg.
- Presidenti Provinciali
- Coordinatori Regionali
- Componenti del Comitato dei Gruppi
Aziendali
- Componenti l’Esecutivo Nazionale

LORO SEDI



Nel Supplemento Ordinario n. 152/L della Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 è stato
pubblicato il Decreto Legge n. 112 del 25/6/2008 “ Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria” contenente novità in materia di lavoro e previdenza.

Le novità operative dal 25 giugno 2008 sono:

1) L’abrogazione della procedura telematica per le dimissioni volontarie dei lavoratori;
2) L’esonero da parte delle aziende con più di 10 dipendenti, di informare periodicamente la
Direzione Provinciale del Lavoro dell’eventuale superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale, causa il lavoro straordinario;
3) La semplificazione della comunicazione ai dipendenti dell’assunzione; la consegna, al
momento dell’assunzione, potrà consistere di una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto lavoro o di una copia del contratto individuale del lavoro;
4) L’abrogazione dell’obbligo di comunicare alle Regioni il nominativo dell’apprendista e del
tutor entro 30 giorni dall’assunzione; abrogazione dell’obbligo di informativa alle famiglie
per gli apprendisti minorenni; abrogazione dell’obbligo di denunciare, entro 10 giorni al
collocamento, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita una qualifica ed i
nominativi di quelli che, al termine del percorso di apprendimento, non l’hanno conseguita;
abrogata la visita medica preassuntiva;
5) La soppressione del rilascio della certificazione da parte degli uffici del lavoro,
sull’ottemperanza degli adempimenti in materia di collocamento obbligatorio
6) L’applicazione delle norme previste dalla Legge Biagi ( Decreto Legislativo n. 276/2003) in
materia di lavoro intermittente (a chiamata);
7) L’applicazione delle norme previste dalla Legge Biagi ( Decreto Legislativo n. 276/2003) in
materia di inserimento lavorativo dei disabili;
8) Maggiore flessibilità del contratto a termine, più ampio l’ambito legittimante il lavoro a
termine, facoltà di deroga per la contrattazione collettiva ( a livello nazionale, territoriale o
aziendale) al tetto di 36 mesi di durata massima complessiva, facoltà di deroga per la
contrattazione collettiva alle norme sul diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori;
9) La scomparsa del limite minimo di due anni previsto per la durata dell’apprendistato
professionalizzante; viene disciplinata la possibilità di erogazione formativa esclusivamente
aziendale, estensione ai dottorati di ricerca del percorso di apprendistato per l’acquisizione
di un diploma, attivabile, in assenza di regolamentazioni regionali,con apposite convenzioni
dei datori di lavoro con le Università e altre istituzioni formative;
10) Maggiore flessibilità dell’orario di lavoro;
11) La riscrittura delle regole per la tenuta dei libri del lavoro presso i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati.

Le novità da rendere operative entro il 25 luglio 2008 sono:

1) Istituzione e tenuta, da parte dei datori di lavoro privati, “del libro unico del lavoro” nel
quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati
in partecipazione con apporto lavorativo;
2) Modifica della denuncia all’INAIL di familiari e soci, che va fatta in via telematica o tramite
fax, nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
3) Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio, entro 2 giorni da quello in cui
ha ricevuto il primo certificato medico, in presenza di prognosi che comporta l’astensione
dal lavoro per più di 3 giorni. In caso di infortunio che comporti la morte o il pericolo di
morte deve inviare un telegramma entro 24 ore. Se la prognosi, originariamente di durata
fino a 3 giorni, viene prolungata, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro 2 giorni
dalla ricezione del nuovo certificato medico.Il datore non tenuto ad inviare la denuncia in
caso di infortunio con prognosi fino a 3 giorni ed è sollevato dall’onere di invio contestuale
del certificato medico, se provvede alla trasmissione della denuncia di infortunio per via
telematica.
4) Eliminazione dell’obbligo di annotazione sui libri matricola e libri paga di tutte le
informazioni utili ai fini degli assegni familiari, eliminazione della disciplina dei libri paga e
matricola ai fine INAIL; eliminazione delle norme sulla conservazione dei libri paga e
matricola fino a 10 anni; eliminazione delle sanzioni per i casi di omessa istituzione e
omessa esibizione dei libri matricola e paga.

Le novità da rendere operative entro il 25 settembre 2008 sono:

1) L’INPS ha tre mesi di tempo per mettere a disposizione dei Comuni modalità telematiche di
trasmissione delle comunicazioni relative ai decessi ed alle variazioni di stato civile, che
andranno effettuate entro due giorni dalla data dell’evento. In caso di ritardo della
trasmissione che provochi pregiudizio, il responsabile del procedimento risponderà a titolo
di anno erariale.

Le novità da rendere operative dal 1° gennaio 2009 sono:

1) Sarà più conveniente restare al lavoro dopo la pensione, le pensioni di anzianità, diventano
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;
2) Esonero della contribuzione di malattia; i datori di lavoro che abbiano corrisposto, per legge
o per contratto collettivo, il trattamento economico ai propri dipendenti sono esonerati dal
versamento della relativa contribuzione all’INPS;
3) Estensione dell’obbligo di contribuzione contro la disoccupazione involontaria a carico delle
aziende per gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, e per gli impiegati,
agenti e operai delle aziende esercenti pubblici esercizi e di quelle privata;
4) L’assegno sociale sarà corrisposto all’ulteriore condizione, oltre ai soliti requisiti, che il
richiedente abbia soggiornato, legalmente, in via continuativa, per almeno 5 anni nel
territorio nazionale.

Nel ringraziarVi per la collaborazione, Vi inviamo i nostri migliori saluti.


Il Direttore
Antonello Galdi

giovedì 10 luglio 2008

Verbale Accordo Orario Estivo

VERBALE DI ACCORDO ORARIO DI LAVORO ESTIVO PER LA PROVINCIA DI RAGUSA
tra il Sindacato Agenti S.N.A. di Ragusa e le OO.SS dei Lavoratori.

Premesso che il CCNL SNA/Unapas stabilisce un orario di lavoro settimanale di ore 37 e 30 minuti e giornaliero di ore 7 e 30 minuti

Per il periodo che va da 7 luglio al 29 agosto 2008 per le Agenzie di Assicurazione della provincia di Ragusa

Quanto Segue:
• Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30;
• Chiusura totale delle Agenzie dal 11 al 15 agosto 2008, con addebito di 3 giorni dalle 4 giornate spettanti per le festività soppresse; ed ore 3 e 45 minuti dalle 12 ore spettanti di permesso retribuito a norma del CCNL.

SI PRECISA

Restano nella piena disponibilità dei lavoratori:
• Le rimanenti 8 ore e 15 minuti dalle 12 ore di permesso retribuito a norma del CCNL;
• 1 giorno dalla 4 giornate di festività soppresse;
• l’intero periodo di ferie contrattuali (giorni 20 lavorativi fino a 5 anni di anzianità; giorni 26 lavorativi per ogni anno successivo al quinto).

Lo SNA Ragusa e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori concordano , inoltre, di incontrarsi in data 8 settembre 2008 per una verifica della corretta applicazione del presente accordo e dell’orario complessivo di lavoro.

Il presente accordo ha effetto per la provincia di Ragusa dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2008.

Eventuali problemi di interpretazione andranno demandati alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, le quali decideranno in merito.

Copia del presente accordo sarà inviato all’Ispettorato Prov.le del Lavoro, Camera di Commercio e Prefettura.

Ragusa, 4 luglio ’08


SNA RAGUSA FIBA/CISL
Il Presidente Prov.le Paola Corallo Francesco La Cagnina
Dr. Giorgio Tumino

FISAC/CGIL
Giorgio Casa


UILCA/ UIL
Sebastiano Dangelo



mercoledì 9 luglio 2008

Ieri l'udienza al consiglio di stato sul regolamento



MF
Numero 135 pag. 12 del 9/7/2008
L'Ania ci riprova contro Isvap
Mercati Globali
Di Anna Messia

Ieri l'udienza al consiglio di stato sul regolamento

Le compagnie di assicurazioni, l'Ania e gli agenti hanno sferrato il loro secondo attacco al regolamento numero 5 dell'Isvap, che ha attuato il codice sulle assicurazioni private e introdotto il registro unico degli intermediari. I rappresentati legali dell'Ania e quelli di 84 compagnie di assicurazione, oltre ai difensori del Sindacato nazionale agenti (Sna), si sono infatti presentati ieri davanti alla sesta sezione del Consiglio di stato per motivare le ragioni del loro ricorso contro il regolamento. Si tratta delle disposizioni attuative del codice delle assicurazioni, emanato dall'Authority guidata Giancarlo Giannini nell'ottobre del 2006, che hanno sollevato un'accesa protesta degli intermediari. Secondo l'Ania e lo Sna, l'Isvap, in particolare, non avrebbe sottoposto le norme al test della proporzionalità e dell'analisi costi-benefici. In pratica, l'istituto, secondo i ricorrenti, avrebbe introdotto le nuove norme senza considerare i pesanti oneri cui sarebbero stati sottoposti gli intermediari assicurativi, anche in conseguenza dell'avvio dell'albo unico degli intermediari (Rui). L'Ania, rappresentata dall'avvocato Antonio Lirosi, partner dello studio Gianni, Origoni e Grippo, ha inoltre contestato l'articolo 54 del regolamento, che non prevede conti correnti bancari distinti per gli agenti che hanno rapporti con più imprese di assicurazione. Le due associazioni, insieme all'Aiba, che rappresenta i broker di assicurazioni, avevano già tentato la strada del ricorso davanti al Tar, respinto però dal tribunale amministrativo a marzo dello scorso anno. Secondo i giudici amministrativi di primo grado, l'istituto di Giannini non sarebbe scivolato in alcun eccesso di potere. Ma l'Ania e lo Sna, nonostante questo primo stop, hanno deciso comunque di andare avanti nella loro protesta davanti al Consiglio di stato. L'Aiba ha invece scelto la strada del dialogo con l'Isvap e ha ottenut?o tra l'altro accoglimento delle sue lamentele, che riguardavano in particolare il divieto di collaborazione tra broker. Nelle risposte ai quesiti inviati successivamente dall'Aiba all'istituto di controllo, Giannini ha infatti in parte ridimensionato il divieto di cooperazione tra broker.
L'Ania e lo Sna hanno invece proseguito per la loro strada. Se il Consiglio di stato accogliesse il loro ricorso sulla mancanza del test di proporzionalità, il regolamento sarebbe completamente da riscrivere. Diverso il caso in cui l'accoglimento riguardasse i singoli articoli del regolamento. Per sapere quale sarà l'esito finale di questo lungo confronto non resta che aspettare qualche settimana: la pronuncia definitiva dei giudici amministrativi di secondo grado dovrebbe infatti arrivare entro la fine del mese.

venerdì 4 luglio 2008

Contributo di Vigilanza anno 2008









Riportiamo qui di seguito "estratto" del decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 6 giugno 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, che fissa il contributo di vigilanza a carico di intermediari e periti assicurativi.

L'obbligo del pagamento del contributo di vigilanza dovrà effettuarsi mediante il sistema MAV, che sarà inviato agli iscritti al ruolo direttamente dall’ISVAP, all’indirizzo di residenza risultante nell’anagrafica del ruolo.
Art. 1.
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2008, nella misura di: euro cinquantacinque per le persone fisiche ed euro duecentocinquantacinque per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro quindici per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di
euro e per la societa' Poste italiane S.p.A; euro ottomila per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimila per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemila per le Banche
con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemila per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2008.

Per uleriori informazioni consulta il sito www.isvap.it


Sna - Provinciale di Ragusa

mercoledì 2 luglio 2008

Orario estivo Agenzie di Assicurazioni








Cari colleghi,


anticipiamo qui di seguito l'orario estivo, concordato tra lo Sna e le parti sindacali FIBA/CISL - UILCA/ UIL – FISAC - CGIL locali per il periodo che và dal:

7 Luglio al 29 Agosto 2008

l'applicazione dell’ orario unico di apertura al pubblico delle agenzie di assicurazioni per la Provincia di Ragusa dal lunedì al venerdì è:

dalle ore 8,30 alle ore 13,30

mentre la CHIUSURA TOTALE dell’Agenzia è:

dal 11 al 15 agosto 2008

Ogni Collega iscritto riceverà a stretto giro di posta l'estratto del verbale sottoscritto con annesse: indicazioni sul recupero delle ore per il personale dipendente di agenzia e cartello orario.

Sottolineamo la necessità di operare per l’esatta applicazione degli orari di lavoro concordati, che saranno comunicati all’Ispettorato Prov.le del Lavoro, Camera di Commercio e Prefettura e pertanto obbligatori per tutta la categoria.

Confidando nell'esatta applicazione della stessa da parte di tutti noi colleghi mi è gradita l'occasione per porgere un caro saluto a tutti Voi.

Sna - Provinciale di Ragusa



sabato 28 giugno 2008

Benvenuto







Caro Collega,

benvenuto nel nuovo blog dello Sna della Provincia di Ragusa.
Qui potrai trovare notizie e quant'altro potrà essere d' interesse per la nostra professione.
Non mi resta che augurarti buona lettura e buon lavoro

Sna - Provinciale di Ragusa