venerdì 8 agosto 2008

Proroga sicurezza sul lavoro




Milano, 8 agosto 2008
Prot. n. 123

Oggetto:
Proroga sicurezza lavoro.
Ai Sigg.
- Presidenti Provinciali
- Coordinatori Regionali
- Componenti del Comitato GAA
- Componenti l’Esecutivo Nazionale

LORO SEDI
PROROGA SICUREZZA LAVORO

Dando seguito alla nostra precedente comunicazione in materia (Circ. prot. n. 107 del 24
giugno 2008), Vi informiamo che il Decreto Legge n. 97/2008 (cd. decreto milleproroghe),
approvato il 30 luglio u. s. in via definitiva dal Senato, ha disposto lo slittamento del termine,
precedentemente indicato al 29 luglio 2008 nel Decreto Legislativo n. 81/2008, al 1° gennaio
2009 per l’elaborazione o la rielaborazione da parte dei datori di lavoro del documento di
valutazione e prevenzione dei rischi.

Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro), la valutazione dei rischi, quale attività non delegabile da parte del datore di lavoro,
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Per valutazione dei rischi si intende la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Sulla base e a conclusione di tale valutazione, il datore di lavoro deve redigere un documento
finale che deve recare data certa e contenere:
• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
• l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
prevenzione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
• l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
• l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.

Sempre al 1° gennaio 2009 è differito anche l’obbligo, a carico dei datori di lavoro, di
comunicare all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro),
a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni
relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Infine a decorrere dal 1° gennaio 2009 scatterà anche il divieto di sottoporre i dipendenti a
visite mediche preassuntive.

Considerata l'importanza dell'argomento trattato, Vi invitiamo a divulgare il contenuto della
presente per quanto di Vostra competenza.

Con l’occasione, inviamo i nostri più cordiali saluti estendendoVi, nel contempo, gli auguri di
Buon Ferragosto.


Il Direttore
Antonello Galdi

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