lunedì 28 luglio 2008

Risposta Isvap: Contributo di Vigilanza



Contributo di vigilanza anno 2008 a carico degli intermediari e dei periti



Si fa presente che Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso gli avvisi di pagamento concernenti il
contributo di vigilanza dovuto entro il 31 luglio dagli iscritti nelle Sezioni A, B, C, e D del RUI
e dai periti iscritti nel relativo Ruolo. Chi ricevesse l’avviso oltre il predetto termine, è tenuto a
corrispondere l’importo indicato nel bollettino MAV con ogni possibile urgenza.

Chi non dovesse ricevere la comunicazione per il versamento dell’importo dovuto, sarà
destinatario di una successiva comunicazione a mezzo raccomandata, con allegato il relativo
bollettino MAV.
Il mancato pagamento del contributo richiesto con la successiva comunicazione comporterà
ogni conseguente deliberazione da parte di questa Autorità avverso i soggetti non in regola.

Pagamento contributo di vigilanza: comunicato congiunto Sna-Unapass









Milano, 24 luglio 2008

Spettabile
Isvap
Via del Quirinale, 21
00187 – Roma

Oggetto: pagamento contributo di vigilanza.


Segnaliamo che, ad oggi, numerosissimi agenti non hanno ancora ricevuto da parte della Equitalia Gerit Spa gli avvisi di pagamento concernenti il contributo di vigilanza dovuto entro il 31 luglio p.v.. Non risulta, oltremodo, agevole telefonare il numero verde del call center della società di riscossione dei tributi che risulta sempre occupato, né si presenta esaustiva la modalità di registrazione al sito internet www.equitaliagerit.it per poter acquisire i dati necessari ad effettuare il versamento.

Al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice delle Assicurazioni e dal
Regolamento di attuazione n. 5/2006, chiediamo all’Istituto di diramare una comunicazione
ufficiale, sulla falsariga di quella pubblicata lo scorso anno in riferimento al medesimo problema occorso, che dichiari che coloro che riceveranno l’avviso di pagamento oltre il termine previsto potranno comunque ottemperare all’obbligo di pagamento compilando il bollettino MAV con la massima urgenza.
Con la precisazione che l’avvio dei provvedimenti previsti per la mancata corresponsione del
contributo sarà comunque preceduto da un apposito sollecito ad adempiere entro un determinato termine e che i termini per ogni conseguente deliberazione da parte dell’Autorità di vigilanza avverso i soggetti non in regola decorreranno soltanto a seguito della lettera di sollecito.

Grati per l’attenzione e nell’attesa di un pronto intervento in merito a quanto esposto, cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.

Il Presidente SNA Il Presidente UNAPASS
Tristano Ghironi Massimo Congiu

mercoledì 16 luglio 2008

I risultati degli accertamenti ispettivi dell’ISVAP eseguiti nel 2007sugli Intermediari



Intermediari
I risultati degli accertamenti ispettivi dell’ISVAP eseguiti nel 2007sugli Intermediari
04/07/2008

Gli accertamenti hanno avuto, principalmente, ad oggetto il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari relative al corretto operare degli intermediari.

Le tematiche di maggior interesse per l’Autorità hanno riguardato:
- modalità d’incasso dei premi;
- obbligo di separazione patrimoniale;
- valutazioni di adeguatezza dei contratti offerti;
- iscrizione al Registro (R.U.I.) di tutti i collaboratori che operano al di fuori dei locali dell’intermediario.

Gli accertamenti hanno evidenziato, nel complesso, il sostanziale rispetto della normativa, ad eccezione di alcuni aspetti, riconducibili essenzialmente alle modalità d’incasso dei premi ed alla separazione patrimoniale che, di seguito, si segnalano:
- presenza, nel conto separato, anche di operazioni non riconducibili ai premi versati o al pagamento di somme destinate ai risarcimenti. E ciò ancorché queste fossero relative all’attività di gestione dell’agenzia e per un importo complessivamente inferiore all’ammontare delle provvigioni già maturate dall’intermediario;
- accettazione, in casi sporadici, di assegni rilasciati dai contraenti mancanti della clausola di non trasferibilità, ovvero il versamento di premi nel conto separato, oltre i cinque giorni successivi a quello in cui erano stati ricevuti;
- versamento, nel conto separato, dei premi incassati in contanti dall’intermediario o dai suoi collaboratori, al netto delle provvigioni loro spettanti.

Un’altra tematica, anch’essa riferibile al rispetto delle disposizioni legali e regolamentari relative al corretto operare degli intermediari, ha riguardato l’assolvimento dell’obbligo, in vigore a partire dal 28 febbraio 2008, per tutti coloro che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa, d’iscriversi ad una delle sezioni del RUI.

Le dodici verifiche ispettive sull’argomento, effettuate presso soggetti non iscritti al RUI, hanno riguardato le effettive modalità d’esercizio di attività che potevano essere qualificate in concreto come intermediazione assicurativa.

In alcuni casi si trattava di una prestazione di servizi limitata alla ricerca telematica ed alla comparazione di preventivi r.c.auto, che aveva quindi ad oggetto non tanto un’attività di collaborazione ed assistenza al cliente per la determinazione del contenuto di un contratto di assicurazione, bensì una mera ricerca di mercato operata via internet; ricerca per la quale sono richiesti elementari capacità di utilizzo dello strumento informatico, finalizzato all’acquisizione di preventivi non negoziabili.
Tra gli altri profili di criticità rilevati nei casi di accertamenti che hanno riguardato la correttezza dell’assunzione dei contratti e delle informazioni fornite nella pubblicità dei prodotti assicurativi, si segnalano:

- permanenza d’irregolarità nell’attività assuntiva dei contratti r.c. auto riconducibili, essenzialmente, alla carente documentazione utile per l’assegnazione delle classi di bonus/malus;

- pubblicità per un prodotto unit linked, offerto da una compagnia abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, secondo modalità non rispondenti ai principi di correttezza e trasparenza dell’informazione, per la quale l’Autorità aveva già vietato diffusione dell’annuncio pubblicitario in questione.

Infine, uno dei tre accertamenti eseguiti presso intermediari iscritti alla sezione B del RUI, al fine di verificare il ruolo da questi svolto nella contraffazione di polizze fideiussorie, ha portato alla denuncia presso la competente Procura della Repubblica.

Fonte: tratto dalla Relazione ISVAP per il 2007.

martedì 15 luglio 2008

Isvap, respinto il ricorso dell'Ania



Isvap, respinto il ricorso dell'Ania
Banche & Assicurazioni
Di Anna Messia

il consiglio di stato chiude lo scontro sul regolamento 5 che ha recepito il codice unico

I giudici amministrativi rigettano le richieste dell'associazione delle compagnie e degli agenti (Sna) che avevano aspramente criticato le regole introdotte nel 2006 dall'istituto di controllo

Codice delle assicurazioni definitivamente blindato. Il Consiglio di stato ha respinto al mittente l'ultimo tentativo delle compagnie di assicurazione, dell'Ania e del Sindacato nazionale agenti (Sna) di bloccare il regolamento dell'Isvap, emanato dall'istituto a ottobre 2006, che ha dato appunto attuazione al Codice unico delle assicurazioni. Un regolamento che al momento della pubblicazione aveva sollevato le proteste di molti degli operatori del mercato assicurativo. Gli agenti, per esempio, si erano mostrati contrari al divieto imposto dall'Isvap di utilizzo denaro contante per il pagamento delle polizze vita. Le compagnie avevano invece messo nel mirino, tra gli altri, l'articolo 54 del regolamento, che non prevede conti correnti bancari distinti per gli agenti che hanno rapporti con più imprese di assicurazione. Anche l'Aiba, l'associazione italiana dei broker, in un primo momento si era unita al coro delle lamentele e aveva deciso di presentare al Tribunale amministrativo del Lazio formale ricorso contro il regolamento (il numero 5), unendo le forze con lo Sna e l'Ania e presentando un ricorso congiunto.
Il Tar però, il 28 marzo dello scorso anno, aveva dato ragione all'Isvap di Giancarlo Giannini, riconoscendo completa legittimità al regolamento in questione. Ma l'Ania, 84 compagnie di assicurazione e il Sindacato nazionale agenti (Sna) non si sono dati per vinti e, nel marzo scorso, hanno deciso di fare un ulteriore tentativo presentando un nuovo ricorso ai giudici amministrativi di secondo grado. L'Aiba, l'associazione che rappresenta i broker, ha deciso invece di sfilarsi da questo secondo esposto preferendo la strada del dialogo con l'Authority, e ottenendo un ammorbidimento della regole che riguardano l'operatività dei broker. Per quanto riguarda invece le richieste delle altre associazioni e delle compagnie, ieri si è avuta appunto notizia della decisione del Consiglio di stato di respingere il ricorso con una pronuncia favorevole all'Isvap. Anche secondo i giudici amministrativi di secondo grado l'istituto non sarebbe quindi scivolato in alcun eccesso di potere.

Respinta al mettente anche l'accusa, avanzata dai ricorrenti, secondo la quale l'Isvap avrebbe introdotto le nuove norme senza considerare i pesanti oneri cui sarebbero stati sottoposti gli intermediari assicurativi anche in conseguenza dell'avvio dell'albo unico degli intermediari (Rui), ovvero in assenza di «analisi d'impatto di regolazione». Una segnalazione quest'ultima arrivata in particolare dai legali dell'Ania che, se accolta dal Consiglio di stato, avrebbe comportato la bocciatura dell'intero regolamento e non soltanto di singoli articoli. E soprattutto avrebbe rischiato di sconvolgere l'intero mercato assicurativo, visto che in quest'anno e mezzo le compagnie hanno lavorato intensamente per allinearsi alle numerose nuove regole introdotte dal regolamento della discordia. A quasi due anni dalla pubblicazione del documento, però, la questione sembra ora destinata a essere definitivamente archiviata.

sabato 12 luglio 2008

Novità in materia di lavoro

Prot. n. 118

Milano, 10 luglio 2008

Oggetto:
Novità in materia di lavoro e previdenza.


- Ai Sigg.
- Presidenti Provinciali
- Coordinatori Regionali
- Componenti del Comitato dei Gruppi
Aziendali
- Componenti l’Esecutivo Nazionale

LORO SEDI



Nel Supplemento Ordinario n. 152/L della Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 è stato
pubblicato il Decreto Legge n. 112 del 25/6/2008 “ Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria” contenente novità in materia di lavoro e previdenza.

Le novità operative dal 25 giugno 2008 sono:

1) L’abrogazione della procedura telematica per le dimissioni volontarie dei lavoratori;
2) L’esonero da parte delle aziende con più di 10 dipendenti, di informare periodicamente la
Direzione Provinciale del Lavoro dell’eventuale superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale, causa il lavoro straordinario;
3) La semplificazione della comunicazione ai dipendenti dell’assunzione; la consegna, al
momento dell’assunzione, potrà consistere di una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto lavoro o di una copia del contratto individuale del lavoro;
4) L’abrogazione dell’obbligo di comunicare alle Regioni il nominativo dell’apprendista e del
tutor entro 30 giorni dall’assunzione; abrogazione dell’obbligo di informativa alle famiglie
per gli apprendisti minorenni; abrogazione dell’obbligo di denunciare, entro 10 giorni al
collocamento, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita una qualifica ed i
nominativi di quelli che, al termine del percorso di apprendimento, non l’hanno conseguita;
abrogata la visita medica preassuntiva;
5) La soppressione del rilascio della certificazione da parte degli uffici del lavoro,
sull’ottemperanza degli adempimenti in materia di collocamento obbligatorio
6) L’applicazione delle norme previste dalla Legge Biagi ( Decreto Legislativo n. 276/2003) in
materia di lavoro intermittente (a chiamata);
7) L’applicazione delle norme previste dalla Legge Biagi ( Decreto Legislativo n. 276/2003) in
materia di inserimento lavorativo dei disabili;
8) Maggiore flessibilità del contratto a termine, più ampio l’ambito legittimante il lavoro a
termine, facoltà di deroga per la contrattazione collettiva ( a livello nazionale, territoriale o
aziendale) al tetto di 36 mesi di durata massima complessiva, facoltà di deroga per la
contrattazione collettiva alle norme sul diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori;
9) La scomparsa del limite minimo di due anni previsto per la durata dell’apprendistato
professionalizzante; viene disciplinata la possibilità di erogazione formativa esclusivamente
aziendale, estensione ai dottorati di ricerca del percorso di apprendistato per l’acquisizione
di un diploma, attivabile, in assenza di regolamentazioni regionali,con apposite convenzioni
dei datori di lavoro con le Università e altre istituzioni formative;
10) Maggiore flessibilità dell’orario di lavoro;
11) La riscrittura delle regole per la tenuta dei libri del lavoro presso i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati.

Le novità da rendere operative entro il 25 luglio 2008 sono:

1) Istituzione e tenuta, da parte dei datori di lavoro privati, “del libro unico del lavoro” nel
quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati
in partecipazione con apporto lavorativo;
2) Modifica della denuncia all’INAIL di familiari e soci, che va fatta in via telematica o tramite
fax, nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
3) Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio, entro 2 giorni da quello in cui
ha ricevuto il primo certificato medico, in presenza di prognosi che comporta l’astensione
dal lavoro per più di 3 giorni. In caso di infortunio che comporti la morte o il pericolo di
morte deve inviare un telegramma entro 24 ore. Se la prognosi, originariamente di durata
fino a 3 giorni, viene prolungata, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro 2 giorni
dalla ricezione del nuovo certificato medico.Il datore non tenuto ad inviare la denuncia in
caso di infortunio con prognosi fino a 3 giorni ed è sollevato dall’onere di invio contestuale
del certificato medico, se provvede alla trasmissione della denuncia di infortunio per via
telematica.
4) Eliminazione dell’obbligo di annotazione sui libri matricola e libri paga di tutte le
informazioni utili ai fini degli assegni familiari, eliminazione della disciplina dei libri paga e
matricola ai fine INAIL; eliminazione delle norme sulla conservazione dei libri paga e
matricola fino a 10 anni; eliminazione delle sanzioni per i casi di omessa istituzione e
omessa esibizione dei libri matricola e paga.

Le novità da rendere operative entro il 25 settembre 2008 sono:

1) L’INPS ha tre mesi di tempo per mettere a disposizione dei Comuni modalità telematiche di
trasmissione delle comunicazioni relative ai decessi ed alle variazioni di stato civile, che
andranno effettuate entro due giorni dalla data dell’evento. In caso di ritardo della
trasmissione che provochi pregiudizio, il responsabile del procedimento risponderà a titolo
di anno erariale.

Le novità da rendere operative dal 1° gennaio 2009 sono:

1) Sarà più conveniente restare al lavoro dopo la pensione, le pensioni di anzianità, diventano
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;
2) Esonero della contribuzione di malattia; i datori di lavoro che abbiano corrisposto, per legge
o per contratto collettivo, il trattamento economico ai propri dipendenti sono esonerati dal
versamento della relativa contribuzione all’INPS;
3) Estensione dell’obbligo di contribuzione contro la disoccupazione involontaria a carico delle
aziende per gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, e per gli impiegati,
agenti e operai delle aziende esercenti pubblici esercizi e di quelle privata;
4) L’assegno sociale sarà corrisposto all’ulteriore condizione, oltre ai soliti requisiti, che il
richiedente abbia soggiornato, legalmente, in via continuativa, per almeno 5 anni nel
territorio nazionale.

Nel ringraziarVi per la collaborazione, Vi inviamo i nostri migliori saluti.


Il Direttore
Antonello Galdi

giovedì 10 luglio 2008

Verbale Accordo Orario Estivo

VERBALE DI ACCORDO ORARIO DI LAVORO ESTIVO PER LA PROVINCIA DI RAGUSA
tra il Sindacato Agenti S.N.A. di Ragusa e le OO.SS dei Lavoratori.

Premesso che il CCNL SNA/Unapas stabilisce un orario di lavoro settimanale di ore 37 e 30 minuti e giornaliero di ore 7 e 30 minuti

Per il periodo che va da 7 luglio al 29 agosto 2008 per le Agenzie di Assicurazione della provincia di Ragusa

Quanto Segue:
• Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30;
• Chiusura totale delle Agenzie dal 11 al 15 agosto 2008, con addebito di 3 giorni dalle 4 giornate spettanti per le festività soppresse; ed ore 3 e 45 minuti dalle 12 ore spettanti di permesso retribuito a norma del CCNL.

SI PRECISA

Restano nella piena disponibilità dei lavoratori:
• Le rimanenti 8 ore e 15 minuti dalle 12 ore di permesso retribuito a norma del CCNL;
• 1 giorno dalla 4 giornate di festività soppresse;
• l’intero periodo di ferie contrattuali (giorni 20 lavorativi fino a 5 anni di anzianità; giorni 26 lavorativi per ogni anno successivo al quinto).

Lo SNA Ragusa e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori concordano , inoltre, di incontrarsi in data 8 settembre 2008 per una verifica della corretta applicazione del presente accordo e dell’orario complessivo di lavoro.

Il presente accordo ha effetto per la provincia di Ragusa dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2008.

Eventuali problemi di interpretazione andranno demandati alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, le quali decideranno in merito.

Copia del presente accordo sarà inviato all’Ispettorato Prov.le del Lavoro, Camera di Commercio e Prefettura.

Ragusa, 4 luglio ’08


SNA RAGUSA FIBA/CISL
Il Presidente Prov.le Paola Corallo Francesco La Cagnina
Dr. Giorgio Tumino

FISAC/CGIL
Giorgio Casa


UILCA/ UIL
Sebastiano Dangelo



mercoledì 9 luglio 2008

Ieri l'udienza al consiglio di stato sul regolamento



MF
Numero 135 pag. 12 del 9/7/2008
L'Ania ci riprova contro Isvap
Mercati Globali
Di Anna Messia

Ieri l'udienza al consiglio di stato sul regolamento

Le compagnie di assicurazioni, l'Ania e gli agenti hanno sferrato il loro secondo attacco al regolamento numero 5 dell'Isvap, che ha attuato il codice sulle assicurazioni private e introdotto il registro unico degli intermediari. I rappresentati legali dell'Ania e quelli di 84 compagnie di assicurazione, oltre ai difensori del Sindacato nazionale agenti (Sna), si sono infatti presentati ieri davanti alla sesta sezione del Consiglio di stato per motivare le ragioni del loro ricorso contro il regolamento. Si tratta delle disposizioni attuative del codice delle assicurazioni, emanato dall'Authority guidata Giancarlo Giannini nell'ottobre del 2006, che hanno sollevato un'accesa protesta degli intermediari. Secondo l'Ania e lo Sna, l'Isvap, in particolare, non avrebbe sottoposto le norme al test della proporzionalità e dell'analisi costi-benefici. In pratica, l'istituto, secondo i ricorrenti, avrebbe introdotto le nuove norme senza considerare i pesanti oneri cui sarebbero stati sottoposti gli intermediari assicurativi, anche in conseguenza dell'avvio dell'albo unico degli intermediari (Rui). L'Ania, rappresentata dall'avvocato Antonio Lirosi, partner dello studio Gianni, Origoni e Grippo, ha inoltre contestato l'articolo 54 del regolamento, che non prevede conti correnti bancari distinti per gli agenti che hanno rapporti con più imprese di assicurazione. Le due associazioni, insieme all'Aiba, che rappresenta i broker di assicurazioni, avevano già tentato la strada del ricorso davanti al Tar, respinto però dal tribunale amministrativo a marzo dello scorso anno. Secondo i giudici amministrativi di primo grado, l'istituto di Giannini non sarebbe scivolato in alcun eccesso di potere. Ma l'Ania e lo Sna, nonostante questo primo stop, hanno deciso comunque di andare avanti nella loro protesta davanti al Consiglio di stato. L'Aiba ha invece scelto la strada del dialogo con l'Isvap e ha ottenut?o tra l'altro accoglimento delle sue lamentele, che riguardavano in particolare il divieto di collaborazione tra broker. Nelle risposte ai quesiti inviati successivamente dall'Aiba all'istituto di controllo, Giannini ha infatti in parte ridimensionato il divieto di cooperazione tra broker.
L'Ania e lo Sna hanno invece proseguito per la loro strada. Se il Consiglio di stato accogliesse il loro ricorso sulla mancanza del test di proporzionalità, il regolamento sarebbe completamente da riscrivere. Diverso il caso in cui l'accoglimento riguardasse i singoli articoli del regolamento. Per sapere quale sarà l'esito finale di questo lungo confronto non resta che aspettare qualche settimana: la pronuncia definitiva dei giudici amministrativi di secondo grado dovrebbe infatti arrivare entro la fine del mese.

venerdì 4 luglio 2008

Contributo di Vigilanza anno 2008









Riportiamo qui di seguito "estratto" del decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 6 giugno 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, che fissa il contributo di vigilanza a carico di intermediari e periti assicurativi.

L'obbligo del pagamento del contributo di vigilanza dovrà effettuarsi mediante il sistema MAV, che sarà inviato agli iscritti al ruolo direttamente dall’ISVAP, all’indirizzo di residenza risultante nell’anagrafica del ruolo.
Art. 1.
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinato, per l'anno 2008, nella misura di: euro cinquantacinque per le persone fisiche ed euro duecentocinquantacinque per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro quindici per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura di: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di
euro e per la societa' Poste italiane S.p.A; euro ottomila per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimila per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemila per le Banche
con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemila per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2008.

Per uleriori informazioni consulta il sito www.isvap.it


Sna - Provinciale di Ragusa

mercoledì 2 luglio 2008

Orario estivo Agenzie di Assicurazioni








Cari colleghi,


anticipiamo qui di seguito l'orario estivo, concordato tra lo Sna e le parti sindacali FIBA/CISL - UILCA/ UIL – FISAC - CGIL locali per il periodo che và dal:

7 Luglio al 29 Agosto 2008

l'applicazione dell’ orario unico di apertura al pubblico delle agenzie di assicurazioni per la Provincia di Ragusa dal lunedì al venerdì è:

dalle ore 8,30 alle ore 13,30

mentre la CHIUSURA TOTALE dell’Agenzia è:

dal 11 al 15 agosto 2008

Ogni Collega iscritto riceverà a stretto giro di posta l'estratto del verbale sottoscritto con annesse: indicazioni sul recupero delle ore per il personale dipendente di agenzia e cartello orario.

Sottolineamo la necessità di operare per l’esatta applicazione degli orari di lavoro concordati, che saranno comunicati all’Ispettorato Prov.le del Lavoro, Camera di Commercio e Prefettura e pertanto obbligatori per tutta la categoria.

Confidando nell'esatta applicazione della stessa da parte di tutti noi colleghi mi è gradita l'occasione per porgere un caro saluto a tutti Voi.

Sna - Provinciale di Ragusa