
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1441-ter-C
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione: provveda la Commissione di merito a sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 21, i quali modificano la disciplina di cui all'articolo 1899 del codice civile in tema di durata del contratto di assicurazione e di relativo diritto di recesso, nel senso di riconoscere all'assicuratore la facoltà di proporre, in alternativa ad una copertura di durata annuale, una copertura di durata poliennale, a fronte di una riduzione del premio assicurativo, e di attribuire all'assicurato la facoltà di recesso solo se il contratto supera i cinque anni e trascorso il quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, in quanto tali previsioni potrebbero rallentare il processo di liberalizzazione del mercato assicurativo;
e con la seguente osservazione:
con riferimento alla disciplina relativa alla vigilanza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sui fenomeni di traslazione sui prezzi ai consumatori finali dei maggiori oneri tributari per le imprese energetiche derivanti dall'introduzione dell'addizionale del 5,5 per cento sull'IRES, istituita dal comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, oggetto del comma 13 dell'articolo 27, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le società tenute al versamento dell'addizionale, contemperando l'esigenza di escludere che tale maggiore onere tributario possa scaricarsi sui prezzi al consumo, con quella di evitare inutili ostacoli all'operatività dei predetti soggetti.
...omissis...
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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