
FAX – E MAIL
Prot. n. 148 Milano, 17 ottobre 2008
OGGETTO:
Comunicazioni all’ISVAP relative ai collaboratori della Sezione E) del Rui
Egr. Sigg. :
- Presidenti Provinciali
- Componenti Comitato GAA
- Coordinatori Regionali
- Componenti E. N.
Loro Sedi
Secondo quanto stabilisce l’art. 36, n. 4, del regolamento Isvap n. 5/2006,
gli agenti operativi sono tenuti a comunicare entro dieci giorni lavorativi dal
verificarsi dell’evento (o dal momento in cui ne hanno notizia) le variazioni degli
elementi informativi resi in sede di iscrizione al registro.
Pertanto, entro dieci giorni, gli agenti debbono comunicare all’ISVAP il
conferimento o la revoca degli incarichi di collaborazione nei confronti di soggetti
già iscritti nella sezione e) , utilizzando a tal fine il modello 5b allegato al
regolamento.
Mentre, in caso di nuova iscrizione alla sezione e), questa andrà richiesta in
base agli art.li da 21 a 24 del Regolamento, utilizzando i modelli da 1G a 1L
allegati al regolamento. In questo secondo caso (iscrizione ex novo del
collaboratore alla sez. e) l’Isvap procede ad apposta istruttoria che si conclude
entro 90 giorni, secondo quanto stabilito dall’art. 25 n. 2, del regolamento.
Pertanto, a giudizio dello scrivente Sindacato, l’unica corretta e logica
interpretazione delle norme di legge e di quelle regolamentari è la seguente:
- l’agente ha l’obbligo di comunicare all’ISVAP la costituzione o lo
scioglimento di rapporti di collaborazione con soggetti già iscritti nella
sezione e) entro dieci giorni dal verificarsi (o dalla conoscenza)
dell’evento, mediante l’allegato 5B al regolamento;
- qualora invece si debbano instaurare rapporti di collaborazione con
soggetti non ancora iscritti nella sezione e) del RUI, l’agente dovrà
richiedere l’iscrizione mediante i modelli da 1G a 1L del regolamento
ed attendere in tal caso il tempo dell’istruttoria ISVAP e l’avvenuta
iscrizione, prima di poter far operare il collaboratore;
- infine qualora a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione
il subagente richieda la propria cancellazione dalla sezione e), in
quanto non intende proseguire l’attività con altri agenti, allora in tal
caso, oltre alla comunicazione di cui all’allegato 5B, l’agente
trasmetterà all’ISVAP anche la domanda di cancellazione del
collaboratore dal registro, avvalendosi dei modelli 2D o 2E allegati al
regolamento.
Si è appreso che L’Istituto di Vigilanza richiede invece, in tutti i casi di
nomina o recesso di collaboratori iscritti in Sezione e), che l’agente oltre
alla comunicazione di cui all’allegato 5B, trasmetta anche domanda di
iscrizione (allegati da 1G a 1L) o domanda di cancellazione (allegati 2D e 2E)
e ciò anche per collaboratori che siano già iscritti alla sezione e) del Rui, o che
intendano proseguire l’attività di collaborazione con altri agenti.
Inoltre, l’Autorità di Vigilanza sembrerebbe pretendere il rispetto del
termine di iscrizione ( 90 giorni ), anche quando si tratti di nominare
collaboratori già iscritti alla Sezione e), con la paradossale conseguenza che
non sarebbe possibile sostituire sub agenti senza soluzione di continuità, prima
che l’ISVAP registri la nuova collaborazione, magari dovendo attendere
novanta giorni affinché questo accada, Per non parlare poi di quello che
avverrebbe nei cambi di gestione agenziale, ove l’intera struttura collaborativa
potrebbe rimanere paralizzata per tre mesi!
Il Sindacato ha già fatto presente all’Istituto di Vigilanza le gravi ed
insormontabili difficoltà operative che i predetti criteri interpretativi
comporterebbero nella pratica e ritiene fermamente che l’unica corretta
interpretazione sia quella esposta nella prima parte della presente
comunicazione.
Tuttavia è doveroso rappresentare a tutti i Colleghi, che attualmente
l’Istituto di Vigilanza sembra pretendere il rispetto dei termini e delle
procedure di nuova iscrizione e/o cancellazione, anche quando vengano
nominati o receduti collaboratori già iscritti nella sezione e), oppure che
operino o intendano continuare ad operare per altri agenti.
Lasciamo perciò ad ogni Collega la valutazione circa le procedure da
adottare, tenendo presente che l’Istituto di Vigilanza potrebbe avviare
procedimenti sanzionatori nel caso in cui non venga seguita l’interpretazione
dall’Istituto stesso indicata (comunicazione oltrechè attraverso il modello 5B
anche mediante i modelli 1G/1L o 2D/2E, e conseguente attesa dell’avvenuta
formale registrazione nel Rui, prima di poter concretamente operare).
Il Sindacato naturalmente adotterà ogni iniziativa affinché l’Istituto di
Vigilanza receda dall’interpretazione sopra illustrata ed affiancherà tutti quei
Colleghi che, trovandosi nelle situazioni in precedenza rappresentate, possano
subire procedimenti sanzionatori o disciplinari da parte dell’ISVAP.
I più distinti saluti.
Il Presidente Nazionale
Tristano Ghironi

